
STATUTO
ART. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione non lucrativa “Associazione Effetti Visivi Italiani”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”.
ART. 2 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha la sede legale a Milano. Potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all'estero. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 3 – SCOPO
Scopo dell' ”Associazione Effetti Visivi Italiani” è, nel rispetto delle leggi vigenti, svolgere attività allo scopo di:
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promuovere a livello nazionale ed internazionale il movimento Italiano degli Effetti Visivi e partecipare alla crescita di questo settore.
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accreditare professionalmente i propri associati, adottando un Codice Etico che garantisca la professionalità ed il rispetto delle regole dei propri iscritti.
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partecipare attivamente ai tavoli istituzionali ed alle associazioni di settore, per un maggiore riconoscimento della professionalità ed unicità del nostro settore.
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creare una rete dedicata alla condivisione dell’arte e della tecnica dei VFX e facilitare la collaborazione tra i vari attori (aziende e professionisti) che operano nel settore degli Effetti Visivi nazionale ed internazionale.
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dedicare grande attenzione alla formazione nel campo degli Effetti Visivi e del Digitale in genere, sostenendo soprattutto i giovani che con passione approcciano questo mondo, alimentando una sana etica del lavoro e fornendo una consulenza indipendente a chiunque sia interessato agli Effetti Visivi.
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tutelare i propri associati nell'esercizio del proprio lavoro, vigilando sul rispetto delle regole, dei contratti e salvaguardare il lavoro delle varie figure professionali che operano in questo settore.
Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione, in via esemplificativa e non tassativa, potrà svolgere le seguenti attività:
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promuovere, organizzare o partecipare a convegni, conferenze, seminari, eventi multimediali, e altri eventi utili al raggiungimento dei propri obiettivi;
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promuovere attività di studio e ricerca sui temi correlati agli obiettivi sociali, anche in collaborazione ad altri enti e istituzioni, e in correlazione a progetti nazionali e/o internazionali;
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provvedere alla possibile distribuzione di filmati, showreel, making of, ed ogni altra possibile pubblicazione;
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promuovere e collaborare a corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento e workshop – istituire gruppi di studio e di ricerca su tematiche, direttamente o indirettamente inerenti agli scopi sociali;
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pubblicare atti di convegni, di seminari, bollettini e newsletter;
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aprire e gestire il proprio sito web/blog: www.avfx.website ;
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svolgere attività commerciali purché coerenti agli scopi associativi.
L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e partecipare ad altre Associazioni inerenti la propria attività.
Potrà promuovere e pubblicizzare la propria immagine utilizzando loghi, emblemi, ecc.
In generale potrà svolgere ogni attività che contribuisca al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.
ART. 4 – CATEGORIE DI SOCI
L’associazione è costituita dai professionisti che operano nell'ambito degli Effetti Visivi, siano essi creativi, tecnici, liberi professionisti, dipendenti o imprenditori.
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: soci fondatori, soci senior, autori e supervisori e soci professionisti.
Sono “soci fondatori” le persone intervenute nell'atto costitutivo di cui verrà tenuta traccia sul sito istituzionale in apposita sezione per ricordare nel tempo chi si è adoperato per la realizzazione iniziale del progetto.
Sono “soci senior, autori e supervisori” coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di proposizione di apposita domanda e che vantano una lunga esperienza nella creazione di Effetti Visivi ed hanno conseguito importanti risultati nel corso della loro carriera professionale.
Sono “soci professionisti” coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di proposizione di apposita domanda e che lavorano nel settore (ad esempio : 3D artist, 2D artist, technical director, compositor, mattepainter, colorist, VFX producer, software developer, ecc.).
ART. 5 – MODALITÀ DI AMMISSIONE
Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
La domanda deve contenere la dichiarazione della condivisione delle finalità dell’associazione e l’impegno all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo provvede a rispondere in forma scritta alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, potrà altresì delegare ad un proprio membro il potere di ratificare le domande di ammissione direttamente in fase di richiesta.
Le comunicazioni di diniego o ammissione devono essere recapitate in forma cartacea (lettera, fax) oppure in forma elettronica (posta elettronica).
L’ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione indica nel proprio Regolamento interno le modalità che regolano nel dettaglio l’ammissione alla Associazione.
ART. 6 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci godono del diritto di:
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elettorato attivo e passivo;
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frequentare i locali dell’Associazione;
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partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
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riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
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prendere visione degli atti e dei registri dell’Associazione presso la sede sociale;
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i soci hanno il diritto a vedersi rimborsare le spese effettuate per attività svolte in conto dell’Associazione, solo se documentate, nei limiti e modalità stabilite dall'Assemblea e dal Regolamento interno.
ART. 7 – DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci sono tenuti:
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a comportarsi in modo da non operare in contrasto con il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
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al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché delle delibere del Consiglio Direttivo;
I soci fondatori , i soci senior, autori e supervisori e i soci professionisti sono tenuti al versamento della quota associativa determinata successivamente dal Consiglio Direttivo e al versamento di eventuali contributi associativi supplementari decisi dallo stesso.
ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni volontarie, espulsione da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni volontarie il socio è tenuto a inviare una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
Il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione di un associato nei casi di gravi comportamenti in contrasto con lo statuto e i principi dell’Associazione, atteggiamenti volutamente volti al danneggiamento dell’Associazione, inosservanza alle delibere e regolamenti associativi, atteggiamenti di aperta ostilità nei confronti di altri associati.
ART. 9 – SOSTENITORI
Il Consiglio Direttivo può nominare come sostenitori dell’Associazione coloro che, non potendo partecipare alla vita attiva dell’Associazione, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell’Associazione.
ART. 10 – RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
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quote sociali ed eventuali contribuiti straordinari nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea;
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donazioni ed erogazioni liberali;
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lasciti testamentari;
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contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati;
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entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi e raccolte pubbliche di fondi;
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proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
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ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
Le entrate dell’Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente statuto, per il raggiungimento delle finalità associative.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, bensì utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
ART. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi sociali sono:
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l’Assemblea dei Soci;
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il Consiglio Direttivo;
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il Presidente.
ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.
L’Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.
All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta. Ciascun socio può rappresentare un numero massimo di due altri associati.
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, iscritti all'Associazione e in regola con il versamento della quota associativa.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza dal Vicepresidente dell’Associazione.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
La funzione di Segretario di seduta viene svolta da un socio nominato dal Presidente. Ove necessario il Presidente nomina due scrutatori.
La convocazione dell’Assemblea generale dovrà avvenire mediante avviso da affiggersi all'interno della sede legale, almeno otto giorni prima della riunione, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora (sia della prima che della seconda convocazione) e degli argomenti all'ordine del giorno.
Saranno considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione assembleari e tutte le altre comunicazioni sociali effettuate mediante l’utilizzo di strumenti telematici che contengano tutti gli elementi previsti nel comma precedente : e- mail , sito internet istituzionale, sms etc… Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario di seduta e se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile , per l’approvazione dei bilanci e ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
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concorre alla definizione degli indirizzi politici e programmatici dell’Associazione;
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approva il regolamento interno;
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nomina i membri del Consiglio Direttivo;
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esamina e delibera gli argomenti posti all'ordine del giorno;
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approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.
L’Assemblea dei soci si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei soci, indirizzata al Consiglio Direttivo.
In questo caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e sull'eventuale scioglimento dell’Associazione.
In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti . In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci, di cui la maggioranza costituita da soci senior, autori e supervisori e da un massimo di 1 socio professionista. La votazione avverrà a scrutinio segreto. I soci potranno esprimere tre preferenze.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente che è anche Vicepresidente dell’Associazione e il segretario.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di 2 anni.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
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perseguire le finalità statutarie e attuare le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
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predisporre il rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
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deliberare in materia di ammissione, decadenza,esclusione del socio;
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fissare la misura della quota associativa e degli eventuali contributi associativi supplementari;
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emanare regolamenti e norme per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea degli associati;
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qualsiasi altra facoltà che non sia – in virtù di legge e del presente statuto riservata alla competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno 3 dei suoi membri. È convocato dal Presidente con avviso, effettuato anche mediante e-mail o sms o fax . Sono considerate tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche senza alcuna formalità di convocazione, qualora vi partecipi l’intero Consiglio Direttivo in carica.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantire la massima diffusione.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio Direttivo con delibera. La decisione è insindacabile.
In caso di esclusione, dimissioni o recesso dall'Associazione anche di un solo membro del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro un mese per nominare il sostituto con le modalità previste dal comma 1 e 2 del presente articolo.
ART. 14 – IL PRESIDENTE
Il Presidente rimane in carica per 2 anni o fino a revoca o dimissioni.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi.
Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente.
Il Vicepresidente dura in carica fino a revoca o dimissioni.
Il Presidente può delegare mansioni al Vicepresidente.
ART. 15 – IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra persone che si sono distinte per particolari meriti personali, professionali, istituzionali.
La durata della carica è fino a revoca o dimissioni.
Il Presidente onorario ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi.
Al Presidente onorario deve essere comunicata la convocazione del Consiglio Direttivo con l’ordine del giorno in discussione.
ART. 16 – SCIOGLIMENTO
L’Assemblea straordinaria, all'atto dello scioglimento dell’Associazione delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.